1. La Repubblica, in conformità all'articolo 3 della Costituzione, riconosce il ruolo dei giovani nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte all'incentivazione e al sostegno della loro autodeterminazione e la promozione di interventi volti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale.
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge reca modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, allo scopo di agevolare l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani generazioni, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
1. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è inserita la seguente:
«b-ter) gli oneri sostenuti dal contribuente per il pagamento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole
1. Possono accedere alle detrazioni previste dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, le persone fisiche che:
a) hanno un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentacinque anni ovvero che sono sottoposte a un sistema pensionistico a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale inquadrabile come sistema contributivo o come sistema misto;
b) che risiedono da almeno cinque anni nel territorio nazionale;
c) che non sono proprietarie di un altro immobile sull'intero territorio nazionale;
d) che hanno effettuato l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo;
e) che sono in possesso di contratti di mutuo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui piano di ammortamento della quota capitale non supera i trenta anni.
2. Non possono accedere alle detrazioni previste dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, le persone
a) dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado;
b) a seguito di dismissione del patrimonio immobiliare di enti o di fondi immobiliari nel caso in cui la transazione avvenga a un prezzo agevolato e non di mercato.
1. Dopo l'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale). - 1. Per le unità immobiliari ad uso di abitazione possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o dei suoi parenti entro il secondo grado o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, nonché in aggiunta a una seconda abitazione utilizzata direttamente come residenza secondaria dal possessore o dai suoi parenti entro il secondo grado e da questi tenuta a propria disposizione, il reddito è aumentato di un mezzo».