PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità all'articolo 3 della Costituzione, riconosce il ruolo dei giovani nel processo di sviluppo del Paese attraverso l'avvio di politiche volte all'incentivazione e al sostegno della loro autodeterminazione e la promozione di interventi volti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale.

Art. 2.
(Agevolazioni).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge reca modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, allo scopo di agevolare l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani generazioni, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

          «b-ter) gli oneri sostenuti dal contribuente per il pagamento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole

 

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di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 3.600 euro annui. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne è stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 3.600 euro è riferito all'ammontare complessivo di interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso di interessi passivi, oneri accessori e quote di
 

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rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;».

Art. 4.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere alle detrazioni previste dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, le persone fisiche che:

          a) hanno un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentacinque anni ovvero che sono sottoposte a un sistema pensionistico a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale inquadrabile come sistema contributivo o come sistema misto;

          b) che risiedono da almeno cinque anni nel territorio nazionale;

          c) che non sono proprietarie di un altro immobile sull'intero territorio nazionale;

          d) che hanno effettuato l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo;

          e) che sono in possesso di contratti di mutuo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui piano di ammortamento della quota capitale non supera i trenta anni.

      2. Non possono accedere alle detrazioni previste dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, le persone

 

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fisiche che hanno effettuato l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

          a) dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado;

          b) a seguito di dismissione del patrimonio immobiliare di enti o di fondi immobiliari nel caso in cui la transazione avvenga a un prezzo agevolato e non di mercato.

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 41-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. Dopo l'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 41-bis. - (Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale). - 1. Per le unità immobiliari ad uso di abitazione possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o dei suoi parenti entro il secondo grado o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, nonché in aggiunta a una seconda abitazione utilizzata direttamente come residenza secondaria dal possessore o dai suoi parenti entro il secondo grado e da questi tenuta a propria disposizione, il reddito è aumentato di un mezzo».